Consulenza e assistenza cantieri edili
Il D.lgs. 81/2008 e s.m.i., Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, contiene al TITOLO IV precise disposizioni per i cantieri di edilizia che valgono tanto per i cantieri di grandi dimensioni quanto per quelli di piccole e piccolissime dimensioni. Tali obblighi interessano tutti coloro che, a diverso titolo, sono coinvolti quotidianamente nel processo produttivo del cantiere (datori di lavoro, dirigenti e preposti, R.S.P.P, committenti, responsabili di lavori, coordinatori della sicurezza, R.L.S, ecc.).
Molto spesso quando si affronta l’argomento “cantiere” l’attenzione è rivolta agli aspetti economici, la quantificazione dei costi di realizzazione, la definizione di un “contratto” con una controparte che dovrà realizzare una serie di lavorazioni, coadiuvati, nel migliore dei casi, da un tecnico incaricato della gestione di tutto ciò che è “burocrazia” intesa come documentazione cartacea accompagnatoria.
È un errore abbastanza comune e spesso sottovalutato da parte dei committenti. Nella realtà la normativa vigente, specialmente il D.lgs. n. 81/2008, impone una progettazione del cantiere associata ad una progettazione della sicurezza in cantiere.

Infatti il T.U. sopracitato obbliga i soggetti coinvolti a fare prevenzione, al pari di quanto avviene all’interno delle aziende (obbligo del datore di lavoro e del Servizio di Prevenzione e Protezione), nei cantieri di edilizia, applicando correttamente la normativa sulla sicurezza sul lavoro, sin dalle fasi di pianificazione, progettazione, organizzazione delle opere.
Obblighi e adempimenti del Committente privato in edilizia
Il Committente Privato, secondo la legge, è colui che a vario titolo, commissiona i lavori edili, quali ad esempio la costruzione o ristrutturazione di un immobile, ristrutturazioni totali o parziali come il rifacimento di vani, WC, pavimentazioni, coperture o impianti tecnici, sostituzione di infissi, ecc.
Il Committente Privato è quindi una persona fisica ovvero ad esempio il proprietario, l’affittuario, il legale rappresentante della proprietà, l’amministratore di condominio, presidente o amministratore unico di società e di cooperative, associazioni ecc.
In generale si può affermare che il Committente Privato, salvo rare eccezioni, non conosce o mal conosce la normativa applicabile e gli obblighi, adempimenti e responsabilità in materia di sicurezza dei lavoratori che ne scaturiscono.
Quali sono gli obblighi di un Committente?
Gli obblighi e le responsabilità del committente sono sanciti dagli artt. 90 e 93 del D.lgs. 81/08.
Dal momento in cui il committente decide di realizzare un’opera deve avvalersi di un progettista, e nominare un direttore dei lavori durante la fase esecutiva, nonché, ove necessario, il coordinatore della sicurezza.
Il Committente può nominare un Responsabile dei Lavori (persona qualificata ed in possesso di requisiti, capacità ed esperienza). È una scelta del committente -art. 93 c.1 Testo Unico D. Lgs. n. 81/2008- che può così delegare le responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi, limitatamente all'incarico conferito, al responsabile dei lavori.
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Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell’opera, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all’art. 15 ovvero, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la valutazione di tutti i rischi, la programmazione della progettazione, l’eliminazione dei rischi e ove ciò non è possibile la loro riduzione al minimo, il controllo sanitario dei lavoratori, l’informazione e la formazione adeguate per i lavoratori, la programmazione delle misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, ecc.
Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell’opera, prende in considerazione i documenti di cui al Piano di Sicurezza e Coordinamento e al Fascicolo dell’opera.
Con la designazione del Responsabile dei Lavori al Committente rimane sempre la responsabilità di vigilare sui compiti a questo assegnati.
Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione (CSP).
Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, contestualmente all’affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l’esecuzione dei lavori (CSE), in possesso di idoneo titolo di studio e adeguata formazione. Questo requisito si applica anche nel caso in cui, dopo l’affidamento dei lavori a unica impresa, l’esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.
La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica sull’operato del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori per quelli che sono i loro rispettivi obblighi di alta sorveglianza.
Tra questi c’è sicuramente l’obbligo di redazione del P.S.C. di cantiere e la verifica dei P.O.S. delle imprese. All’interno del PSC, documento che è parte integrante del contratto di appalto, sono descritte le fasi operative che verranno svolte nel cantiere, individuate le possibili criticità del processo lavorativo che vedranno coinvolte contemporaneamente più imprese esecutrici, prescrivendone le misure di prevenzione e protezione per ridurre i rischi inerenti alla sicurezza e la salute dei lavoratori. Un’importante caratteristica che il PSC deve avere è l’indicazione dei criteri di individuazione delle misure di prevenzione e protezione per i rischi “trasversali” alle imprese esecutrici e la quantificazione dei costi relativi alla sicurezza.

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Il Committente deve sempre verificare l’idoneità tecnico professionale dell’impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare.
Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’inizio dei lavori oggetto di Permesso a Costruire o della denuncia di inizio attività, comunica all’amministrazione concedente il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori trasmettendo contestualmente tutta la documentazione inerente la verifica tecnico-professionale e le dichiarazioni inerenti l’organico medio annuo. Deve inoltre trasmettere all’ASL, ove necessario, la notifica preliminare.
Per quanto riguarda i lavori in economia, ovvero quelli di modesta entità eseguiti direttamente dal Committente con proprie maestranze o mediante affidamento delle singole lavorazioni a lavoratori autonomi, il Committente non è esonerato dalle responsabilità e dagli obblighi in materia di sicurezza e verifica dei requisiti, controllo e gestione del cantiere. Inoltre, qualora si avvalesse di lavoratori non iscritti alla CCIAA, assume nei confronti degli stessi la funzione di datore di lavoro con tutti gli oneri e le responsabilità che ne derivano. Il Committente deve comunicare al Comune l’inizio di lavori in economia.
Obblighi e adempimenti dei datori di lavoro delle imprese in edilizia
Il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici deve:
- vigilare sulla sicurezza dei lavori affidati e sull’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento;
- prima dell'accettazione del PSC, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice consulta il RLS e gli fornisce eventuali chiarimenti sul contenuto del piano;
- verificare l’idoneità tecnico professionale delle imprese in subappalto e lavoratori autonomi;
- coordinare gli interventi di messa in sicurezza del cantiere, la movimentazione dei materiali, la manutenzione e controllo delle attrezzature, apprestamenti, impianti e dispositivi;
- cooperare e coordinarsi con i datori di lavoro delle altre imprese ed i lavoratori autonomi, ai fini della prevenzione e della protezione dei lavoratori dai rischi lavorativi legati alla mansione sia da quelli interferenziali;
- verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici in subappalto rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l’esecuzione;
- adottare le misure conformi alle prescrizioni del TU D.lgs. n.81/2008 sugli ambienti e logistica di cantiere
- anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti, redigono il P.O.S.
Il Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.) è il documento che il datore di lavoro di un’impresa affidataria/esecutrice deve redigere prima dell’inizio dei lavori in un cantiere. Esso rappresenta il dettaglio della Valutazione dei rischi per le attività che si prevede di eseguire nel cantiere e ha l’obiettivo di descrivere le misure di prevenzione e protezione da adottare al fine di salvaguardare l'incolumità fisica dei lavoratori. Nel POS vanno definite dettagliatamente tutte le informazioni relative all’organizzazione del cantiere e dell’esecuzione dei lavori, le mansioni degli operatori, la presenza di eventuali Preposti, le macchine e attrezzature utilizzate e le relative procedure operative; vanno analizzati ed elencati inoltre i rischi connessi al processo tecnologico applicato per lo specifico cantiere e le relative misure di sicurezza da applicare, includendo anche l’eventuale presenza di lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto dell’impresa.
Infine, l’elenco dei dispositivi di protezione individuale (DPI) forniti ai lavoratori occupati in cantiere e la documentazione in merito alla regolarità contributiva e all’informazione ed alla formazione fornite agli stessi.
Nei casi di subappalto, il documento in oggetto deve essere coerente con quello dell’impresa affidataria, che è tenuta a trasmettere il suo POS alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi, prima dell’inizio dei lavori.
Il datore di lavoro redige il P.i.m.u.s. (piano di montaggio uso, manutenzione e smontaggio di un ponteggio) previsto dall’articolo 134 del Decreto Legislativo 81/08 che recita: nei cantieri in cui vengono usati ponteggi deve essere tenuta ed esibita, a richiesta degli organi di vigilanza, copia della documentazione di cui al comma 6 dell’articolo 131 e copia del piano di montaggio, uso e smontaggio Pimus, in caso di lavori in quota, i cui contenuti sono riportati nell’allegato XXII del presente Titolo.
DOCUMENTAZIONE DA REDIGERE E TENERE IN CANTIERE:
- Titolo abilitativo: Permesso di costruire, Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), Comunicazione di inizio lavori (CILA)
- Notifica preliminare da inviare all’A.S.L., D.T.L. e Comune
- Coordinamento e cooperazione tra le diverse Imprese/Lavoratori autonomi/Committente per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro e coinvolgimento dei RLS delle imprese
- Verbali di nomina: R.L. (eventuale), C.S.P., C.S.E., D.L., Direttore tecnico di cantiere (eventuale)
- Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) da parte del CSP o CSE
- Piano operativo di sicurezza (POS) delle imprese affidatarie ed esecutrici
- Piano sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento (PSS) SOLO PER APPALTI PUBBLICI
- DUVRI (Documento Unico di valutazione dei Rischi da Interferenze) in caso di lavori di manutenzione e servizi appaltati da un committente all’interno della sua azienda e/o cantiere
- Verifica dell’idoneità tecnico professionale e della regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi e relativa trasmissione agli Enti di controllo
- Tesserino di riconoscimento delle maestranze operanti in cantiere
- Dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico di cantiere e di messa a terra
- Denuncia impianti di messa a terra ed installazioni contro le scariche atmosferiche per l’impianto di cantiere da inviare all’ASL e ARPA
- Documentazione del ponteggio (Libretti, Aut. Min., disegni esecutivi e P.I.M.U.S.)
- Cartellonistica di cantiere
- Gestione dell’emergenza, del primo soccorso e lotta antincendio: Formazione del personale in cantiere addetto/incaricato e la disponibilità di attrezzature, equipaggiamento e D.P.I.
- Organizzazione delle attività e presidi medico sanitari per il primo soccorso in cantiere
- Verifica dei requisiti di prevenzione incendi e presenza di presidi antincendio in cantiere
- Documentazione rilasciata dai medici competenti per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria e rilascio delle idoneità sanitarie alla mansione
- Documentazione Attrezzature di Sollevamento
- Documentazione Macchine/Attrezzature da lavoro e D.P.I
Sanzioni
Il D.lgs. 81/08, art. 157, prevede sia sanzioni amministrative che penali. Le prime comportano il pagamento dell’importo contestato, mentre le seconde danno origine ad un procedimento penale.
- Mancata designazione del Coordinatore per la Progettazione: Arresto da 3 a 6 mesi - Ammenda da €. 2.500,00 a €. 6.400,00
- Mancata designazione del Coordinatore per l’Esecuzione dei lavori: Arresto da 3 a 6 mesi - Ammenda da €. 2.500,00 a €. 6.400,00
- Mancata verifica idoneità tecnico professionali impresa affidataria, impresa esecutrice, lavoratori autonomi: Arresto da 2 a 4 mesi - Ammenda da €. 1.000,00 a €. 4.800,00
- Mancata attuazione degli obblighi a carico del datore di lavoro dell’impresa affidataria: Arresto da 2 a 4 mesi - Ammenda da €. 1.000,00 a €. 4.800,00
- Mancata comunicazione alle imprese ed ai lavoratori autonomi del nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l’esecuzione dei lavori: Sanzione da €. 500,00 a €. 1.800,00
- Mancata trasmissione all’amministrazione competente, prima dell’inizio dei lavori, del nominativo delle imprese incaricate con documentazione (DURC): Sanzione da €. 500,00 a €. 1.800,00
- Mancata trasmissione all’amministrazione competente, prima dell’inizio dei lavori, dell’esecuzione dei lavori in economia, o nominativo dei lavoratori autonomi, oltre alla documentazione necessaria (DURC): Sanzione da €. 500,00 a €. 1.800,00
- Mancata trasmissione del piano di sicurezza e coordinamento a tutte le imprese invitate a presentare le offerte per l’esecuzione dei lavori: Sanzione da €. 500,00 a €. 1.800,00
È quindi evidente che il Committente, così come il datore di lavoro di un’impresa sono investiti da numerose responsabilità e in caso di mancanze le sanzioni applicate sono notevoli. Da qui deriva la necessità di affidarsi a tecnici specializzati che devono essere individuati con la massima cura (il Committente rimane comunque investito di responsabilità!) ed attenzione alle qualifiche e alla professionalità.
Ulteriori incombenze, causate dalla pandemia da Sars-Cov2, sono state introdotte a livello normativo per tutelare maggiormente i lavoratori dell’edilizia operanti nei cantieri dai rischi di contagio.
ADEMPIMENTI ED OPERATIVITA’ NEI CANTIERI EDILI CAUSA EMERGENZA COVID – 19
Il cosiddetto “Protocollo Cantieri” diramato il 24 aprile 2020 dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti contiene le specificazioni relative agli adempimenti da osservare nei cantieri edili nella fase 2 dell’emergenza coronavirus e costituisce una specificazione del “Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid 19 negli ambienti di lavoro”.
Tale Protocollo ha valore di cogenza, per quanto riguarda le disposizioni ivi contenute, a far data dal 4 maggio 2020. Il Protocollo più generale, relativo a tutti gli ambienti di lavoro, dispone che la mancata attuazione dello stesso, che non assicuri adeguati livelli di protezione, determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Affinché l’attività possa riprendere è, quindi, necessario attenersi a quanto prescritto, come qui di seguito evidenziato.
Il coordinatore per la sicurezza nell’esecuzione dei lavori, ove nominato ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, provvede ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi. I committenti, attraverso i coordinatori per la sicurezza, vigilano affinché nei cantieri siano adottate le misure di sicurezza anti-contagio;
Oltre a quanto previsto dal DPCM dell’11 marzo 2020, i datori di lavoro adottano il presente protocollo di regolamentazione all’interno del cantiere, applicando, per tutelare la salute delle persone presenti all’interno del cantiere e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro, le ulteriori misure di precauzione, da integrare eventualmente con altre equivalenti o più incisive secondo la tipologia, la localizzazione e le caratteristiche del cantiere, previa consultazione del coordinatore per l’esecuzione dei lavori ove nominato, delle rappresentanze sindacali aziendali/organizzazioni sindacali di categoria e del RLST territorialmente competente.
Le misure riguardano: la scelta e le caratteristiche dei DPI e DPVR in uso alle maestranze in cantiere, il contingentamento degli spazi comuni, il cui accesso deve prevedere una pianificazione a monte ed un controllo da parte di un responsabile dell’impresa affidataria dei lavori (ad esempio sui tempi di sosta e sul piano di pulizia e sanificazione periodica degli ambienti come uffici, spogliatoi o baracche adibite a mensa comune). Il controllo sul mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.
Il protocollo adottato dovrà prevedere anche la procedura da seguire nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi febbre con temperatura superiore ai 37,5° e sintomi di infezione respiratoria ed il suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori (ove nominato) interfacciandosi con le autorità sanitarie competenti.
Altro fattore importante, nell’attuazione delle misure di regolamentazione legate al COVID-19, è il coinvolgimento del medico competente, che collabora con il datore di lavoro, i RLS/RLST, con il direttore di cantiere e il coordinatore per l’esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Vanno, infine, rispettati tutti quegli aspetti legati agli adempimenti da osservare in materia di privacy dei dati personali delle persone legate alla gestione dell’emergenza Covid-19.
AREA 81 affianca le aziende ed i committenti privati nella risoluzione di tutte le problematiche connesse con l’implementazione ed il mantenimento di standard elevati di sicurezza e salute nei cantieri in tutte le fasi di avanzamento dei lavori. In particolare, effettuiamo sopralluoghi che hanno la finalità di individuare le situazioni critiche in materia di salute e sicurezza, di consigliare e suggerire alle imprese le misure di prevenzione e protezione da adottare per eliminare e ridurre i rischi rilevati durante le lavorazioni, ma anche per verificare la documentazione obbligatoria da tenere in cantiere.
I servizi che offriamo in materia di sicurezza e salute nei cantieri sono:
- Assunzione incarico di Responsabile dei lavori – R.L. (cantieri Titolo IV)
- Assunzione incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di Progettazione – CSP (cantieri Titolo IV)
- Assunzione incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di Esecuzione – CSE (cantieri Titolo IV)
- Redazione dei Piani Sicurezza e Coordinamento (PSC)
- Redazione di Piani Operativi di Sicurezza (POS)
- Redazione di P.I.M.U.S.
- Corsi di Formazione ai lavoratori (formazione generale e formazione specifica art. 37 D.Lgs. 81/’08 – Accordo Stato Regione 2011 e 2016)
- Corsi di Formazione Addetti alla gestione delle emergenze (corso antincendio, corso primo soccorso)
- Corsi di Formazione Addetti al Montaggio, Smontaggio e manutenzione dei Ponteggi
- Corsi di Formazione per Preposti di cantiere – capisquadra e capicantiere –
- Corsi di Formazione per addetti ai Lavori in quota con relativo addestramento all’uso dei DPI di 3° categoria
- Consulenza e assistenza al committente e/o responsabile dei lavori sin dalla fase di progettazione e redazione contratti di appalto, capitolati, computi metrici, stima dei costi della sicurezza, ecc.
- Consulenza e assistenza alle imprese affidatarie e/o esecutrici
- Consulenza e assistenza ai lavoratori autonomi anche per casi particolari e di difficile interpretazione: costituzione di Imprese di fatto, cooperazione e suddivisione delle attività appaltate tra autonomi, costituzione A.T.I, ecc.
- Supporto e consulenza alle imprese nei rapporti con la D.L, con il C.S.E, con il R.L e in caso di verbali emessi dagli Enti di controllo a causa di inadempienze
