Consulenza Sicurezza sul Lavoro

Consulenza Sicurezza sul Lavoro

La Normativa che caratterizza il settore della salute e della sicurezza sul lavoro, nonostante i tentativi di semplificazione del legislatore degli ultimi anni, rimane ancora oggi complesso ed articolato, soprattutto a causa dei numerosi obblighi cui sono tenuti i diversi soggetti coinvolti.

Attualmente, infatti, gli adempimenti che il datore di lavoro di una media impresa deve compiere, unitamente al dirigente o al preposto, per vedere assicurata la conformità ai requisiti di sicurezza imposti dal D.Lgs. n.81 del 2008, sono oltre 300, diversamente declinabili in ragione della tipologia di attività esercitata, del numero di lavoratori presenti in azienda e della specifica funzione aziendale rivestita. 

Si va dalle procedure di gestione della prevenzione, alla valutazione dei rischi, all’istituzione del servizio di prevenzione e protezione, alla formazione, informazione ed addestramento dei lavoratori, alla sorveglianza sanitaria fino alla gestione delle emergenze. Ciascun adempimento necessita poi di un monitoraggio continuo ed aggiornamenti periodici per essere adeguatamente compiuto.

CONSULENZA SICUREZZA SUL LAVORO

Le funzioni attribuite al Servizio di Prevenzione e Protezione di un’azienda, ove siano presenti lavoratori, prevede un’operatività che non sempre un datore di lavoro è in grado di organizzare e gestire, che comprende ad esempio:

  • esaminare la documentazione esistente, pianificare le attività e la programmazione degli adempimenti obbligatori
  • effettuare sopralluoghi in azienda e stimare le problematiche palesi ma anche quelle occulte o meno evidenti riguardanti la salute e sicurezza dei lavoratori
  • recupero delle esperienze e considerazioni dei lavoratori interessati attraverso il coinvolgimento degli stessi o tramite il loro R.L.S.
  • esecuzione di rilievi e campionamenti ambientali (analisi strutturali)
  • individuare le misure preventive e protettive da attuare interfacciandosi con i vertici aziendali, il Medico Competente, il R.L.S. e gli Enti di controllo
  • definire le procedure di sicurezza, schede mansione, protocolli e buone prassi
  • progettazione e realizzazione delle attività di tipo informativo e formativo, calibrate per i lavoratori in funzione della mansione e per i soggetti afferenti alle attività/lavorazioni aziendali
  • individuazione dei soggetti incaricati ed eventualmente delegati alla sorveglianza, controllo ed attuazione delle direttive

Fondamentale, a tal fine, per un datore di lavoro e per il suo S.P.P. è possedere risorse umane, anche esterne, dotate di capacità ed esperienza, che possano svolgere compiti di “consulenza” in maniera continuativa nella pianificazione, revisione e confronto su tutti quei temi per i quali vige un obbligo specifico di gestione come ad esempio:

  • l’acquisto e l’operatività delle attrezzature di lavoro
  • la scelta, la consegna e l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale ai lavoratori
  • l'attività di supporto nella gestione dei rapporti, a livello tecnico, con gli organi preposti alla vigilanza e controllo
  • il confronto con il Medico competente per il monitoraggio dello stato di salute dei lavoratori in rapporto alle patologie professionali e agli infortuni in azienda;
  • l’analisi delle “conformità” strutturali, impiantistiche ed ambientali. Come cambia la loro efficacia nel tempo
  • l’implementazione di una “squadra di emergenza” che sia realmente operativa, formata, informata e capace di gestire le situazioni, anche più gravose, di emergenza incendio, esplosione, ferite, traumi fisici con l’intervento precoce.

Chiamaci per informazioni, consulenza tecnica e preventivi:

La grande varietà di metodologie da impiegare richiede implicitamente una collaborazione multidisciplinare di esperti con competenze diverse, quali medici del lavoro, igienisti del lavoro, tecnici della sicurezza, consulenti del lavoro in applicazione dei contratti nazionali collettivi, etc.

Queste collaborazioni sono importanti in considerazione del fatto che il Testo Unico D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. elenca una varietà di obblighi dei più disparati, a titolo di esempio: 

  1. Un Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione deve possedere 2 tipi di competenza: una gestionale ed una tecnico-specifica, fra loro integrate. La prima è connessa a capacità organizzative, relazionali ed amministrative cioè alla capacità di programmare, pianificare, comunicare (con vari soggetti) gli obiettivi, di reperire, sviluppare, gestire e motivare le risorse umane. La seconda prevede l’acquisizione di tutte quelle competenze culturali che servono a definire, in generale, la prevenzione. E’ inevitabile che tale figura possegga una profonda conoscenza delle norme di legge e delle norme di buona tecnica. Le sue responsabilità in caso di infortunio sul lavoro sono valutate sulla base della sua collocazione interna o esterna all'azienda, di un'attenta analisi del processo che ha portato al verificarsi dell’infortunio e in rapporto alla “scelta” (elezione) operata dal datore di lavoro. Lo stesso vale per gli A.S.P.P. Un datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, ma egli possiede effettivamente tali competenze

  2. Un datore di lavoro deve valutare i rischi per la salute e sicurezza dei suoi lavoratori, derivanti dall’attività lavorativa con “esaustività” nella identificazione dei principali problemi di prevenzione, peculiari della specifica attività produttiva; valutare i rischi anche meno prevedibili e comunque tali da provocare anche lievi conseguenze. L’identificazione dei fattori di rischio deve essere guidata dalle conoscenze su norme di legge e standard tecnici, dai dati desunti dall’esperienza e dalle informazioni raccolte, dai contributi apportati dal RSPP, ASPP, RLS, Medico Competente, Preposti, Dirigenti, ecc; controllare l’influenza che su tale identificazione può esercitare la percezione soggettiva del rischio; attivare le conseguenti, diversificate e specifiche misure di tutela indicando nel D.V.R. i criteri adottati nella conduzione della valutazione; evidenziare il numero dei lavoratori esposto ai fattori di rischio, individualmente o come gruppo omogeneo, sia in funzione della eventuale segnalazione al medico competente per gli adempimenti in merito alla sorveglianza sanitaria, sia per la programmazione dei successivi interventi di informazione/formazione; avvalersi di modalità partecipative nella raccolta delle informazioni sui rischi, pericoli, incidenti (near miss) e nell’analisi dello storico degli infortuni; stimare l’entità delle esposizioni ai pericoli (stima quantitativa e qualitativa) e i potenziali effetti (danno); valutare i rischi derivanti da agenti chimici, sostanze tossiche o nocive sotto forma di polveri, fumi, nebbie, gas, vapori, agenti fisici: rumore nell’ambiente di lavoro, propagazione di vibrazioni meccaniche a trasmissione diretta o indiretta, presenza di apparecchiature che impiegano radiofrequenze, microonde, radiazioni ionizzanti e non , microclima, illuminazione, aerazione e ventilazione dei locali, agenti biologici, rischi organizzativi, psico-fisici, ergonomia del lavoro, movimentazione manuale di carichi, aspetti posturali, condizioni di lavoro difficile, considerando le differenze tra varie categorie di lavoratori e lavoratrici, interferenziali, ecc. Può un datore di lavoro ragionevolmente analizzare, tenere aggiornato ed attuare l’insieme di tali adempimenti? 

  3. Un R.L.S. NON è un obbligo imposto al datore di lavoro ma un diritto dei lavoratori di poter usufruire di una figura interna/esterna rivolta alla partecipazione, coinvolgimento e responsabilizzazione dei lavoratori. I poteri del RLS riprendono quanto già espresso in passato dallo Statuto dei lavoratori e riguardano: il diritto di accesso ai luoghi di lavoro, di consultazione, di informazione e formazione, di formulare proposte e osservazioni, di partecipazione alla riunione periodica, di richiesta d'intervento delle autorità competenti, di aderire su qualunque azione che possa avere effetti rilevanti sulla sicurezza e sulla salute, rimanendo in carica per 3 anni. Tali diritti sono realmente esercitati dai lavoratori di un’azienda

  4. Un datore di lavoro deve programmare le attività di prevenzione e protezione, adottare le misure necessarie per la prevenzione incendi, segnalazione preventiva dell’incendio e lotta antincendio garantendo la presenza di mezzi di estinzione idonei, prendere i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, assicurare l'informazione, la formazione e addestramento adeguate per i lavoratori, per i dirigenti e per gli incaricati all’emergenza, attuare la sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti a rischi specifici, attuare le misure indicate dal medico competente, inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste, comunicare ai lavoratori i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, del RSPP, del medico competente e degli addetti all’emergenza, convocare la riunione periodica, utilizzare la cartellonistica di sicurezza, mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi e idonee ai fini della salute e sicurezza, tenere ed aggiornare il piano di manutenzione programmata delle macchine, attrezzature ed impianti, sottoporre le attrezzature di lavoro a verifiche periodiche, ecc. Un datore di lavoro è in grado di tenere sempre sotto controllo e documentare tutto ciò?   

  5. Un datore di lavoro, ai fini della scelta dei dispositivi di protezione individuale, deve effettuare l'analisi dei rischi propedeutica per poter poi individuare le caratteristiche dei DPI affinché questi siano adeguati ai rischi valutati, tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi dispositivi; valutare, sulla base delle informazioni e delle norme d'uso fornite dal fabbricante a corredo dei dispositivi, le caratteristiche degli stessi disponibili sul mercato; aggiornare la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione; fornire istruzioni comprensibili per i lavoratori; informare preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge; stabilire le procedure aziendali da seguire, al termine dell’utilizzo, per la riconsegna e il deposito dei DPI; assicurare una formazione adeguata e organizzare, se necessario, uno specifico addestramento circa l’uso corretto e l’utilizzo pratico dei DPI come ad esempio per quelli di 3° categoria; il datore di lavoro deve essere in grado di poter dimostrare, anche attraverso l’esibizione della specifica documentazione, che la valutazione dei rischi e la conseguente individuazione delle misure preventive ha escluso la fattibilità di altri interventi. Un datore di lavoro riesce a tenere sotto controllo questi obblighi?

PER MANDARCI UN MESSAGGIO COMPILA IL FORM QUI SOTTO

Scrivici o Chiamaci per un preventivo o una consulenza

Consulenza, Supporto e Formazione in materia di Sicurezza e Salute sul Lavoro, Igiene Alimenti e Privacy