Corsi Salute e Sicurezza sul Lavoro
I NOSTRI CORSI
Il fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, una volta veniva imputato prevalentemente alla scarsa sicurezza intrinseca degli impianti tecnologici, delle attrezzature e degli edifici, è influenzato in realtà da una serie di concause, di cui una parte significativa è riferibile ai comportamenti.
Tra le misure che promuovono la prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, l’attività di formazione dei lavoratori assume un ruolo fondamentale proprio in quanto può modificare i comportamenti, riducendo così le occasioni di rischio.
Al fine di stimolare un percorso che aiuti a favorire un cambiamento di mentalità nell’approccio alla tutela della salute e della sicurezza, è opportuno che il posto di lavoro, luogo nel quale si trascorre una parte rilevante della vita e dove sono svolte importanti attività, rappresenti un contesto di cooperazione, compartecipazione e corresponsabilità tra i vari soggetti della prevenzione: datore di lavoro, RSPP, RLS, medico competente, dirigenti, preposti, favorendo il coinvolgimento dei lavoratori.

La formazione per i lavoratori, secondo la definizione del D. Lgs 81/2008, rappresenta una parte fondamentale del cammino educativo indirizzato a conseguire “competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e all’identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi”; in particolare, essa costituisce per ciascun lavoratore un’insostituibile occasione di acquisizione di consapevolezza, volta a comprendere quanta importanza riveste, per la propria ed altrui salute e sicurezza, l’adozione di comportamenti lavorativi corretti.
Il rischio, infatti, inteso come probabilità di accadimento di un evento dannoso, è strettamente correlato a scelte organizzative e a comportamenti lavorativi impropri, scorretti o sbagliati. Il confronto e la riflessione nei quali s’incardina l’attività formativa contribuiscono in maniera determinante ad un radicale cambiamento dell’approccio alla prevenzione.
La formazione, però, non deve essere confusa con altri due concetti importanti: l’informazione e l’addestramento, che in base al D. Lgs 81/08, costituiscono altrettanti obblighi per il datore di lavoro.
Questi tre differenti interventi, pur presentando diverse specificità e caratteristiche, non sono slegati fra loro ma sono complementari: servono tutti per permettere ad ogni lavoratore di acquisire conoscenze e competenze sempre maggiori in materia di tutela della propria e altrui salute. Essi sono compresi dal T.U. D. Lgs. 81/08 fra le “misure generali di tutela” e rappresentano, quindi, un intervento coordinato ed insostituibile nel percorso della prevenzione. Ad esempio, nel caso di utilizzo di una vernice, l’informazione sui pericoli connessi alle diverse sostanze chimiche che la compongono è contenuta nell’etichetta applicata sul prodotto e nella scheda di sicurezza; la formazione consiste nell’acquisizione di competenze che permettono al lavoratore di svolgere correttamente la propria mansione nell’ambito delle istruzioni ricevute, contribuendo ad identificare, ridurre e gestire i rischi derivanti dall’esposizione professionale; l’addestramento, invece, consiste nell’apprendere concretamente il corretto utilizzo del prodotto, mettendo in pratica quanto indicato nella scheda di sicurezza.
Anche per la gestione e l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) la formazione dei lavoratori rappresenta un’opportunità significativa: il coinvolgimento consapevole di ciascun operatore nella valutazione dei rischi-mansione e nella riflessione sui sistemi organizzativi può, infatti, offrire un contributo prezioso ed originale all’analisi che il datore di lavoro deve effettuare.
Chiamaci per informazioni, consulenza tecnica e preventivi:
L’aspetto formativo riguardante i rischi a cui sono esposti i lavoratori è ribadito nell’art. 37 del D. Lgs 81/08 il quale prevede che il datore di lavoro assicuri che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza. I requisiti di “sufficienza” e “adeguatezza” della formazione sono stati oggetto di ampio dibattito e interpretazioni; oggi è possibile riconoscere “sufficiente” una formazione che rispetta le indicazioni degli ASR (Accordi Stato Regioni). Tali accordi disciplinano la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione e dell’aggiornamento dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti.
La formazione non è solo un dovere per il datore di lavoro, ma rappresenta anche un diritto-dovere del lavoratore, che è chiamato a “prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni od omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro”, e a partecipare ai programmi di formazione e addestramento organizzati durante l’orario di lavoro.
Gli obblighi formativi in tema di salute e sicurezza possono essere assolti anche durante i periodi di sospensione dal lavoro nei confronti dei lavoratori beneficiari di una prestazione a sostegno del reddito, ed i medesimi obblighi possono rientrare tra quelli indicati dall’art. 4 della Legge 92/2012 che condizionano la fruizione degli ammortizzatori sociali alla frequentazione di corsi di formazione o riqualificazione.
La formazione può essere finanziata attraverso i Fondi Paritetici Interprofessionali che sono organismi di natura associativa promossi dalle organizzazioni di rappresentanza delle Parti Sociali.
L’intento è quello di rendere il lavoratore consapevole dei rischi connessi allo svolgimento della sua mansione, dei possibili danni conseguenti e di portarlo a conoscenza del sistema di tutela della salute e della sicurezza che la comunità sociale (soggetti aziendali, istituzioni e organi di vigilanza) mette in atto con l’obiettivo di raggiungere un’integrazione tra lavoro e salute.
L’efficacia della formazione deve essere adeguatamente verificata, allo scopo di indurre e garantire comportamenti lavorativi corretti. Questo implica lo sforzo organizzativo di adattare il più possibile forme e contenuti delle attività di apprendimento ai differenti operatori presenti in azienda.
I contenuti trasmessi devono essere facilmente comprensibili ai lavoratori e, ove questi siano immigrati da altri Paesi, è previsto che sia effettuata una verifica della comprensione e conoscenza della lingua utilizzata.
La formazione alla sicurezza sul lavoro è intesa come una parte del processo formativo che un’impresa mette in campo per essere al passo con i tempi, al pari della valutazione dei rischi che non può essere considerata come un’analisi a sé stante, ma deve essere integrata con l’attività quotidiana che rappresenta la mission aziendale. Questo si traduce in un intervento complessivo e continuo, un vero e proprio piano di formazione aziendale che il S.P.P. deve aggiornare nel tempo in base ai bisogni formativi rilevati. Il piano di formazione aziendale rappresenta l’insieme dei progetti formativi utili al conseguimento degli obiettivi aziendali (operativi, strategici, di salute e sicurezza sul lavoro, ecc.).
L’attore principale che deve analizzare i bisogni formativi, progettare un vero e proprio calendario finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento deve essere il RSPP, che ha anche la funzione di raccogliere le istanze suggerite dal medico competente, dal/i RLS, dai dirigenti, dai preposti e dai lavoratori. Proporre al datore di lavoro i programmi di informazione e formazione rientra, infatti, tra i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione.
Nell’ambito di quest’obiettivo generale è utile identificare gli obiettivi specifici correlati con la particolare figura professionale/mansione, differenziando ciascuno di essi sulla base dei compiti svolti nel contesto lavorativo (ad es. fornire ai verniciatori le indicazioni per l’utilizzo in sicurezza della cabina di verniciatura).
La formazione risulta tanto più efficace se i risultati attesi non si limitano alla semplice acquisizione di nozioni inerenti la sicurezza sul lavoro e alla conoscenza dei rischi, ma riflettono gli aspetti relativi al saper essere (agire) nell’ambito delle attività che i lavoratori sono chiamati a svolgere.
La riunione periodica, indetta almeno una volta all’anno, rappresenta l’occasione più adatta affinché il datore di lavoro sottoponga all’esame dei partecipanti la programmazione in materia di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della salute. Nel verbale redatto durante tale riunione deve risultare evidenza del piano formativo elaborato. Per le aziende che occupano fino a 15 lavoratori, non tenute alla riunione periodica, il datore di lavoro deve almeno consultare il RLS in merito all’organizzazione della formazione.
Le disposizioni contenute negli Accordi Stato Regioni del 21/12/11 e del 25/07/2012 nonché le circolari regionali che si sono susseguite hanno fornito utili indicazioni per ottemperare all’obbligo di formare i lavoratori.
Questo tipo di formazione continua si “distingue in due tipologie, vale a dire:
- formazione generale (art. 37, c. 1, lettera a, d.lgs. n. 81/2008), riferita ai concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
- formazione specifica (art. 37, c. 1, lettera b, d.lgs. n. 81/2008) avuto riguardo ai rischi riferiti alle mansioni, ai possibili danni, alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.
Sono ricompresi anche tutti i riferimenti ai rischi specifici, di cui ai titoli del d.lgs. n. 81/2008 successivi al titolo I (c. 3)”, connessi alle attività in concreto svolte dal singolo; in tal senso è necessaria una formazione differenziata in relazione ai destinatari e alle diverse mansioni cui gli stessi sono adibiti. Infatti, l’attività formativa è indirizzata a “ciascun lavoratore” (in tal senso espressamente l’art. 37, c. 1, del d.lgs. n. 81/2008)”.
